NEWSLETTER N° 35/2015
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NOVITÀ IN MATERIA DI NORMATIVA DEL LAVOROVOUCHER E SICUREZZA SUL LAVORO Segnaliamo che, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità”, è stato modificato il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) nella parte riguardante i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio (voucher). Le modifiche prevedono che le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le altre norme speciali vigenti in materia si applichino anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, qualora la prestazione venga svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata soprattutto dalle aziende individuali che non occupano altro personale (dipendenti e/o collaboratori) all’interno dell’azienda e che non hanno mai adempiuto, perché non obbligate, agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Per ulteriori informazioni: dott.sa Paola Monardo – tel.0481 498932 JOBS ACT E CONTRATTI PARASUBORDINATI Con l’approvazione del decreto attuativo 81/2015 (Jobs Act) si prevede che a partire dal 1 gennaio 2016, a tutti i rapporti di collaborazione personali continuativi, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro (es. co.co.co, contratti a progetto, associazione in partecipazione) si applicherà la disciplina del lavoro subordinato (salvo che sia certificata l’assenza dei suddetti requisiti). Eccezioni: – Collaborazioni definite da accordi nazionali sindacali stipulati da associazioni di categoria (es. call-center); – Collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedono iscrizione all’albo; – Nel caso di componenti di organi di controllo e amministrazione delle società; – Prestazioni di lavoro rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni; Eventuali contratti in essere potranno continuare fino alla scadenza, ma, allo stato attuale, dal primo gennaio prossimo i collaboratori dovranno essere “stabilizzati”. SALDI: NO DI FEDERAZIONE MODA ITALIA
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